Art. 1.
(Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni valutarie).

      1. Al fine di assicurare maggiori risorse agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, nonché di controllare e di scoraggiare le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo su tutte le transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento. Il 1o gennaio successivo all'adesione da parte di tutti i Paesi dell'area Euro oppure di almeno sei Paesi membri dell'Unione europea tale aliquota è elevata allo 0,1 per cento.
      2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'area Euro e dell'Unione europea, previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, al fine di adottare l'imposta di cui al presente articolo.
      3. Con l'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota prevista dal comma 1 può essere parificata al livello concordato con gli altri Paesi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale aliquota è elevata automaticamente ai livelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio al fine di bloccare gli eccessi speculativi, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo di cui al medesimo articolo 3.
      4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al comma 3 e alle altre previsioni della presente legge per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi,

 

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previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 5.